Esenzioni dal pagamento del tiket. Qualche cenno sulla normativa
Sanità venerdì 29 febbraio 2008 0Il nostro Servizio Sanitario Nazionale si basa sul concetto di universalità della prestazione tentando di coprire la totalità dei bisogni di salute dell’intera popolazione. In tale ottica la normativa in materia di tutela della salute ha previsto del Livelli Essenziali di Assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ed ha previsto dei ticket sulle prestazioni come forma di compartecipazione alla spesa sanitaria. Il ticket dovrebbe essere uno strumento volto a contenere i consumi nell’ottica di una appropriatezza nell’uso delle risorse disponibili in una più ampia visione di razionalizzazione della spesa, anche a fronte di risorse limitate e di una crescente domanda di salute dovuta essenzialmente ad un progressivo invecchiamento della popolazione. La Regione Toscana individua le categorie di esenzione dal pagamento del ticket correlata al reddito:
1) i cittadini di età inferiore a 6 anni e di età superiore a 65 anni purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo non superiore a €. 36.151,98;
2) i titolari di pensione al minimo di età superiore ai 60 anni ed i familiari a carico purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a €. 8.263,31, incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori €. 516,46 per ciascun figlio a carico;
3) i disoccupati ed i familiari a carico purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a €. 8.263,31, incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori €. 516,46 per ciascun figlio a carico. A tale proposito si precisa che il termine disoccupato si riferisce ESCLUSIVAMENTE al cittadino che sia iscritto agli elenchi anagrafici dei lavoratori in attesa di nuova occupazione ed abbia perso una precedente attività lavorativa.
Per far nascere il diritto alla esenzione dal pagamento del ticket è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni richieste in ciascuna delle tre fattispecie. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 prevede i casi in cui è possibile rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni: fra questi casi rientra lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e categoria della pensione e la situazione reddituale. Prevede, inoltre, che le amministrazioni procedenti, nella fattispecie la ASL, siano tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, meglio note come autocertificazioni. Al riguardo la Ausl12 di Viareggio ha abilitato la possibilità di accedere all’anagrafe tributaria allo scopo di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dall’utenza. A questo punto sorge automatica una domanda: cosa succede se qualcuno ha reso una dichiarazione mendace?
L’art. 76 del citato Decreto stabilisce che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Pertanto, prima di effettuare una autocertificazione è opportuno sincerarsi di appartenere effettivamente ad una di quelle categorie per le quali è previsto tale beneficio. A tale scopo, presso ogni presidio distrettuale della Ausl sono disponibili prospetti riepilogativi delle condizioni che danno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket, il personale di front office è stato allo scopo formato e, quindi, è in grado di fornire adeguate informazioni o, comunque, di indirizzare l’utenza affinché riceva tutti i chiarimenti di cui ha bisogno. Oltre alla esenzione correlata al reddito esistono forme di esenzione per patologia o stato invalidante. In tali ipotesi il diritto all’esenzione si esercita attraverso la richiesta alla ASL di un attestato di esenzione del quale dovrà essere data comunicazione al proprio medico di medicina generale ed esibito ogni qualvolta si abbia necessità di una prescrizione specialistica affinché il medico prescrittore sia messo in condizione di verificare la sussistenza del diritto alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
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