Punteruolo rosso: i vigili intervengono per far rimuovere un tronco infettato

Pietrasanta 0

Il personale del Comando Polizia Municipale nel corso dell'attività di controllo del territorio ha rilevato l'esistenza – su area limitrofa alla strada di una località della piana comunale – di un tronco di palma della specie Phoenix Canariensis privo di fronde. L’esame del giardino dell’abitazione davanti al luogo del ritrovamento ha permesso di riscontrare la presenza della 'ceppaia' della palma, oltre che i resti derivanti dal suo abbattimento, in particolare tacchi e foglie: E proprio tra questi ultimi venivano rinvenuti numerosi 'pupari' attribuibili alla presenza del “punteruolo rosso” (Rhyncophorus ferrugineus). Inoltre un ulteriore esame della parte superiore del tronco permetteva di rinvenire un esemplare adulto di punteruolo, insetto nocivo oggetto di una misura di emergenza da parte della Comunità Europea (Decisione 2007/365/CEE), e in Italia del DM 07/02/2011 “disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhyncophorus ferrugineus”.

La Polizia Municipale ha quindi immediatamente predisposto quelle misure di urgenza tese a limitare la diffusione del parassita, mediante la messa in sicurezza dell’area da parte di una ditta specializzata.

Un ulteriore sopralluogo effettuato con il personale dell’ufficio ambiente è servito a certificare la presenza del parassita, anche attraverso il rinvenimento nel tronco e tra i resti vegetali dell'abbattimento, delle tipiche lesioni e di numerosi pupari vuoti con ancora all’interno le larve.
La condotta del proprietario dell’abitazione e della pianta, ha portato al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 500 Codice Penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali) per l'abbattimento di una palma della specie Phoenix Canariensis colpita da Rhyncophorus ferrugineus, in assenza delle prescritte autorizzazioni e senza il rispetto delle prescrizioni di legge quali:- La copertura dell’area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telone di plastica al fine di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell’insetto

- La tempestiva chiusura in buste di plastica di quanto tagliato qualora si rilievi la presenza di larve od adulti

- La raccolta e imbustamento di tutti i residui caduti sul telone di plastica a fine operazione di abbattimento

Inoltre allo stesso proprietario della palma abbattuta è stato contestato un verbale amministrativo per il mancato rispetto di quanto imposto dal vigente Regolamento del verde del Comune di Pietrasanta, per complessivi 900,0000 euro.

Gli articoli del Regolamento del verde violati:
Art. 4 comma 2 - Abbattimenti eseguiti da privati: è fatto assoluto divieto a chiunque di abbattere su tutto il territorio comunale, senza l’autorizzazione dell’ Ufficio Ambiente, le piante che presentano le caratteristiche riportate nell’art. 2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all’Ufficio Ambiente su apposito modulo predisposto dall’Ufficio stesso.
Art. 9 comma 2 - In caso di sospetto attacco ad una pianta, intendendo per essa albero, arbusto o cespuglio, da parte di uno degli organismi riportati nell’ allegato II, è fatto obbligo per il proprietario di avvertire l’ Ufficio Ambiente il quale provvede a contattare l’Ente competente territorialmente. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al presente comma, il proprietario è perseguibile, ai sensi di Legge, dalla competenti autorità ed è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’ art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.
Art. 9 comma 4 - In ogni caso per le potature o gli abbattimenti di piante colpite da organismi di cui all’allegato II è obbligatorio, per il proprietario, ricevere preventivamente il nulla osta da parte dell’Ente competente. È fatto divieto per l’operatore che esegue materialmente l’intervento di operare senza il nulla osta di cui sopra. In caso di mancato rispetto di quanto al presente comma sia il proprietario che l’operatore sono perseguibili ai sensi di Legge, dalle competenti autorità e sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all’art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

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