Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro : Campagna di Vigilanza e Sicurezza delle macchine agricole

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A seguito dei gravi infortuni in agricoltura verificatisi durante l'uso di trattori, ed in conseguenza dell'emanazione da parte dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) delle linee guida di adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza, relative alla protezione del posto di guida ed ai sistemi di trattenuta del conducente nei trattori, il servizio di Prevenzione Igiene eSicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL 12 di Viareggio ha avviato una campagna di controllo e vigilanza volta a verificare la corretta installazione, la regolare manutenzione ed il controllo del funzionamento delleattrezzature di lavoro in uso nelle attività agricolo - forestali.
I soggetti destinatari della campagna di vigilanza sono tutti gli imprenditori agricoli, compresi i lavoratori autonomi, questi ultimi in base alla legge regionale n° 30 del 25 maggio 2007.

Restano esclusi dalla vigilanza i lavoratori che non esercitano professionalmente le attività
agricole e forestali quali ad esempio gli hobbisti. La campagna è volta a verificare che i macchinar! agricoli, per i quali sussiste il rischio di ribaltamento, siano dotati di idonei sistemi atti a garantire la protezione dell'operatore in caso di ribaltamento del mezzo.

Tra le attrezzature in questione, saranno controllati, soprattutto, i trattori agricoli che, sia per la loro conformazione sia per gli ambienti in cui normalmente operano, sono soggetti a rischio di ribaltamento durante l'utilizzo. La mancanza o l'utilizzo non corretto dei dispositivi di protezione richiesti dalle norme, infatti, può comportare, in caso di ribaltamento, lo schiacciamento del conducente, come accaduto purtroppo recentemente anche in Versilia.

Il Decreto Legge ha stabilito una serie di adempimenti a carico del datore di lavoro tra i quali quello di adeguare talune attrezzature di lavoro, a specifici requisiti supplementari di sicurezza: in particolare, viene riconosciuta la necessità di limitare i rischi derivanti dal ribaltamento delle attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo, mediante l'adozione di particolari misure tecniche. Attualmente, per i trattori agricoli o forestali i principali sistemi di prevenzione, a fronte del pericolo di ribaltamento, sono essenzialmente rappresentati da sistemi di protezione di tipo passivo, finalizzati a ridurre l'entità del danno in caso di incidente o ad evitare che il verificarsi dell'evento pericoloso comporti conseguenze gravi per l'incolumità del lavoratore.
È necessario, quindi, che i trattori siano equipaggiati con un telaio avente lo scopo di garantire un volume di sicurezza destinato a contenere l'operatore e un dispositivo di trattenuta quale la cintura di sicurezza che permetta all'operatore di rimanere ancorato al posto di guida in caso di ribaltamento. In tale obbligo rientrano anche le attrezzature di lavoro utilizzate dai lavoratori autonomi e coltivatori diretti per effetto della Legge Regionale n 30 del 25 maggio 2007 attualmente in vigore. Tali attrezzature quindi devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute ed essere adeguate al progresso tecnologico.

Nel caso vengano riscontrate carenze sui macchinari agricoli in uso presso aziende in cui
siano presenti lavoratori subordinati, l'organo di vigilanza (PISLL) impartirà le prescrizioni per la regolarizzazione delle carenze riscontrate adottando i provvedimenti penali di rito nei confronti dei soggetti responsabili. Nel caso, invece, che le carenze siano riscontrate in macchinari utilizzati da soggetti quali lavoratori autonomi o aziende che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, saranno riportate in un verbale di accertamento le indicazioni di adeguamento, concedendo un termine congruo al fine di adeguare le carenze riscontrate (termine comunque non superiore a dodici mesi). Alla scadenza del termine assegnato, l'organo di vigilanza, verificherà l'adempimento delle indicazioni. In caso di adeguamento non verrà applicata alcuna sanzione. In caso di inosservanza si procederà all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che potrà variare da 250 a 1.500 euro.

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