LEGGE VIAREGGIO: alle fasi finali il procedimento dei feriti gravi

Disastro a Viareggio 0

101 le domande accolte, 26 quelle respinte

Si avvia a conclusione il procedimento relativo ai feriti gravi a seguito del disastro ferroviario verificatosi a Viareggio il 29 giugno del 2009.

Oggi (mercoledì 6 marzo 2013) il Commissario Straordinario ha firmato la richiesta d’intesa sulla bozza di ordinanza inviata alla Regione Toscana per le “elargizioni speciali” ai feriti gravi previste dalla Legge 106 del 2010.

Sono state 127 le domande presentate: a seguito dell’istruttoria, risultano 101 quelle in possesso dei requisiti richiesti.
I beneficiari sono stati divisi in due raggruppamenti.
Il primo - composto da 8 persone a cui sarà erogata la somma di 19.751,17 euro ciascuno ( per un totale di 158.009,36 euro) – vede accolta la richiesta di indennità aggiuntiva per stato di necessità, fissata in 5 mila euro.
Nel secondo gruppo rientrano invece 93 persone - a cui sarà assegnato l’importo di 14.751,17 euro ciascuno ( per un totale di 1.371.858,79 euro) - che non hanno avanzato richiesta di indennità aggiuntiva per stato di necessità o che hanno presentato una certificazione ISEE soprasoglia.

Le liquidazioni potranno essere suddivise per scaglioni per ragioni contabili.

La legge 106 del 2010 ha previsto - al comma 1 dell’art. 1 “elargizioni speciali” - un importo complessivo di 10 milioni di euro, in favore dei familiari delle vittime e di coloro che, a causa dell’incidente ferroviario, hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

La somma a disposizione del procedimento relativo ai feriti gravi è residuale rispetto alle elargizioni erogate per i familiari delle vittime, per i lesionati gravissimi e per quanti rientrano nella estensione dei beneficiari prevista dalla Legge 107 del 2012 ( parenti entro il terzo grado di parentela).
Pertanto, la somma da erogare, accerta in entrata e vincolata per la spesa, ammonta a 1.529.868,15 euro.

La determinazione dei criteri per l’erogazione dell’elargizione a favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi è quella definita dall’art. 583 del codice penale.

“La lesione personale è grave… : 1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo”.

La disposizione sindacale n. 10 del 25 luglio 2011 aveva fissato i criteri e le modalità applicative per le elargizioni prevedendo - al fine di valutare le lesioni fisiche, la loro gravità e la loro durata - l’esame della documentazione rilasciata dalle strutture di ricovero e cura, pubbliche o private, alle quali gli interessati si erano rivolti o nell’immediatezza dell’evento o, comunque, entro le 48 h successive.
Per le lesioni psicologiche sono state invece valutate le certificazioni rilasciate dagli psichiatri o psicologi abilitati attestanti la diagnosi clinica uniformata alla classificazione internazionale “DSM IV”. Si stabiliva, altresì, che le lesioni psicologiche dovevano essere esclusivamente riconducibili all’impatto diretto dell’incidente sull’interessato, con esclusione di ogni valenza relativa al solo stress emotivo derivante dalla perdita di un familiare, diagnosticate nel termine di 6 mesi dalla data dell’incidente.
Termine quest’ultimo che, con disposizione sindacale n. 13 dell’8 giugno 2012, è stato modificato; infatti alcuni approfondimenti hanno evidenziato che il “disturbo post-traumatico da stress” può avere un esordio ritardato. Sono stati pertanto riammessi al procedimento – a seguito di parere specifico dell’Avvocatura Distrettuale di Stato – coloro che hanno potuto produrre un’adeguata certificazione medica a sostegno della “insorgenza tardiva” della lesione o del disturbo provocati dall’impatto diretto con il disastro ferroviario ( vale a dire oltre i 6 mesi dalla data dell’incidente fissati per la diagnosi dai criteri indicati nell’allegato alla disposizione sindacale n. 10 del 2011).

La ulteriore disposizione sindacale n. 14 dell’11 giugno del 2012 ha consentito di assegnare – ai sensi del comma 2 art. 1 della Legge 106 del 2010 – un’indennità aggiuntiva per “stato di necessità” (certificazione ISEE non superiore a 5.956,60 euro) a chi é stato riconosciuto lesionato grave a seguito dell’incidente ferroviario.

L’iter procedurale – che ha comportato la valutazione di documentazioni cliniche relative a lesioni sia fisiche che psichiche - è stato molto complesso e ha visto il coinvolgimento, tra gli altri, del Servizio di Medicina Legale dell’ASL Versilia, della Regione Toscana e dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, cui va il ringraziamento dell’Amministrazione di Viareggio per la puntuale e valida collaborazione fornita.

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