Camaiore, ordinanza di limitazione dell'uso di strumenti pirotecnici (fuochi d'artificio, botti e simili) nei centri abitati dal 30 dicembre al 7 gennaio

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Il Sindaco Alessandro Del Dotto, come già ha tenuto a fare lo scorso anno, raccomanda la massima attenzione all'uso dei fuochi artificiali e rammenta, invece, il divieto di uso dei semplici botti.
"È noto a tutti che i botti, intesi come dispositivi che hanno esclusivo o prevalente effetto di "colpo", sono consentiti solo all'interno di spettacoli pirotecnici fatti da professionisti autorizzati; quindi, fuori da quei casi, nei quali peraltro servono autorizzazioni amministrative il cui rilascio è regolato dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il loro uso è assolutamente vietato dal d.lgs. n. 58/2010", ricorda il Sindaco.
"Diversamente, i cittadini possono far uso solo dei fuochi di artificio omologati CE ma, ripeto, solo e soltanto di quelli omologati CE: è importante ricordarsi che l'uso di questi dispositivi trova forte limitazione nei centri storici e nei centri abitati e che ci sono specifiche norme di uso il cui mancato rispetto può comportare sanzioni, anche penali. A questo - prosegue il Primo Cittadino - voglio però aggiungere un appello alla cautela e al rispetto: rispetto del vicino di casa, che magari non si sente bene e può trovare disagio e malessere con forti rumori; rispetto dei nostri amici animali domestici, dai gatti ai cani, dai canarini ai cavalli, dalle galline ai conigli, che vengono spaventati, talora a morte, da intensi e continui rumori e fragori innaturali".

"Penso che il rumore più bello che possiamo sentire la sera di San Silvestro - conclude il Sindaco Del Dotto - sia quello di un bel sottofondo musicale, di un tappo di spumante italiano che salta, delle risate degli amici e dello schiocco dei baci delle persone cui vogliamo bene: ai miei concittadini e a tutti i versiliesi auguro una buona fine e un miglior principio, per un 2014 di serenità e pace. E se proprio non se ne può fare a meno, utilizzate divertimenti che rispettino la legge e, soprattutto, i diritti delle persone e degli animali". 



IL SINDACO

CONSIDERATO che è diffusa, la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell’anno in particolare nella notte di Capodanno;
ATTESO che è compito del Comune tutelare i beni pubblici e sollecitare la massima attenzione perché sia preservata l’incolumità personale dei cittadini;
VISTO che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in occasione dell’ultima notte dell’anno;
CONSIDERATO, inoltre, che l’uso indiscriminato degli strumenti pirotecnici – sebbene legalmente venduti, detenuti e utilizzati – potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico;
VISTO che detto uso potrebbe provocare situazioni di disagio alle persone – soprattutto se ricoverate in strutture ospedaliere – e agli animali, domestici e non;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati significativi infortuni legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Municipale;
VISTA la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell’Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S.;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.00 n° 267 e s.m.i;
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/00;
VISTA la L. 24.11.81 n° 689;
VISTA la L. 24.07.08 n° 125;
VISTA la L. 15.07.09 n° 94;
VISTO l’articolo 3 D.p.r. 31 marzo 1979;
VISTI gli artt. 659 e 703 del c.p.
INVITA
tutti i cittadini:
a rispettare, ex D.Lgs. n° 58/2010, il divieto di uso dei botti, per tali intendendosi i dispositivi che hanno esclusivo o prevalente effetto di “colpo” o di rumore;
a rispettare il divieto di uso di fuochi artificiali che non riportino la marcatura di omologazione CE e che non rispettino le normative vigenti;
comunque, a limitare l’uso dei fuochi artificiale omologati CE e ad osservare scrupolosamente le modalità di utilizzo riportate sulle confezioni;



ORDINA

ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, del riposo delle persone, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali
IL DIVIETO

su tutto il territorio comunale, di utilizzo di fuochi d’artificio, di ogni genere, dal giorno dal giorno 30/12/2013 al giorno 07/01/2014 all’interno dei centri abitati, fatta salva l’esistenza di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità amministrative.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Le violazioni al seguente provvedimento comportano, altresì, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge citata.

E DISPONE

A)che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
B)che sia inviata copia della presente ordinanza:
al Prefetto ed al Questore di Lucca;
al Comando Provinciale Carabinieri;
al Comando Provinciale Guardia di Finanza;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
al Corpo di Polizia Municipale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

ricorso gerarchico al Prefetto di Lucca entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune (ai sensi dell’art.3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i);
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune (d.P.R. 1199/1971 e s.m.i.).

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, Sala “Sandro Pertini”, lì 30 dicembre 2013

IL SINDACO
Alessandro Del Dotto

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